Fermo restando l'obbligo di dichiarazione laddove vi siano delle variazioni in relazione all'occupazione (compravendite di unità immobiliari, comodati, leasing, modifiche del numero di occupanti, cessazioni contratti e presa in carico di immobili sfitti da parte del proprietario ecc..), l'intestatario TARI, nei casi previsti, può chiedere all'Ufficio Tributi una correzione/rettifica del dovuto.
Ove sia riscontrato dall'Ufficio il diritto allo sgravio con determinazione di importo a credito del contribuente, l'intestatario TARI potrà richiedere, con il modulo annesso, allegando le quietanze di pagamento, il riconoscimento del rimborso o della compensazione sullo stesso tributo per la o le annualità successiva/e.
L'istanza di rimborso deve essere presentata entro cinque anni dalla data di pagamento.
Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza.
Sulle somme rimborsate vanno applicati gli interessi del vigente tasso d'interesse legale. Il Comune procede ad effettuare il rimborso delle entrate di importo minimo parti ad euro 12,00.