Informazioni per ritardato od omesso pagamento

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Riferimenti normativi

Informazioni rilevanti per il caso di ritardato od omesso pagamento, ivi inclusa l’indicazione, per quanto applicabile, del tasso di interesse di mora e/o di penalità e/o sanzioni, nonché tutte le indicazioni utili affinché l’utente sia messo in condizione di procedere tempestivamente al pagamento dell’importo dovuto.

Documenti

Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardato o omesso pagamento del dovuto è prevista l’emissione nei termini di legge di un avviso di accertamento notificato al contribuente, comprensivo di sanzioni pari al 30% e interessi vigenti nella misura stabilita dal Regolamento a partire dalla data di esigibilità della somma. In caso di ulteriore mancato pagamento l’Ente può procedere, in proprio o a mezzo di Concessionario incaricato, a riscossione coattiva nella forma dell’esecuzione forzata

RATEIZZAZIONI
In caso di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, comprovata da correlata documentazione giustificativa, l’Ufficio può concedere rateizzazioni su Avvisi di Accertamento, previa istanza del contribuente, nei limiti di quanto disposto dalle leggi e regolamenti, a condizione di non essere incorsi nella decadenza dal beneficio di precedente rateazione e di non avere morosità nei confronti dell’Ente. Non è consentita la rateazione di avvisi ordinari di pagamento.

La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di 36 rate:
- per debiti inferiori al 5% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo 6 rate mensili.
- per debiti superiori al 5% ed inferiori o uguali al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo 12 rate mensili.
- per debiti superiori al 10% del reddito lordo familiare dell'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento: massimo 24 rate mensili.

Se l'importo di cui si chiede la rateizzazione è superiore a euro 6.000,00 può essere richiesta una rateizzazione fino ad un massimo 36 rate.

Il riconoscimento del beneficio può essere subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che copra l'importo totale comprensivo di sanzioni ed interessi e avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

Ultimo aggiornamento pagina: 01/08/2025 13:21:02

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