All'atto del rilascio della patente di guida viene attribuito un punteggio di venti punti che verrà decurtato ogniqualvolta il conducente di un veicolo commetta un'infrazione per cui è prevista la decurtazione di un preciso numero di punti, come previsto dall'art. 126 bis del Codice della Strada. Tale punteggio si incrementa di due punti ogni due anni se non vengono commesse infrazioni che ne comportano la decurtazione, fino a un massimo di dieci punti.