Le terre e le rocce scavate e movimentate nei lavori di un cantiere, il cui avvio avviene nell'ambito di un procedimento, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge, possono essere considerate dei sottoprodotti adatti al riutilizzo anziché dei dei rifiuti da smaltire. Il loro riutilizzo deve essere autorizzato dagli enti territoriali competenti e coordinato con l'iter edilizio.
Il Decreto Legge 69/2013 (convertito con modifiche nella Legge 98/2013) all'art. 41bis specifica le condizioni in base alle quali cui è possibile svolgere attività di recupero (cioè considerare il materiale come sottoprodotto e non rifiuto) per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati.
Si tratta nello specifico:
- il produttore deve indicare in modo certo la destinazione dei materiali direttamente ad uno o più siti oppure a determinati cicli produttivi;
- i materiali di riuso destinati alla realizzazione di ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali non devono superare i valori soglia di concentrazioni inquinanti stabiliti dal D.Lgs. 152/2006 (colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV) e non devono costituire fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee;
- in caso di destinazione ad un ciclo di produzione, l'uso dei materiali non deve determinare rischi per la salute né variazioni quantitative o qualitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo di materie prime;
nei casi sopraindicati, non deve essere necessario sottoporre i materiali a processi preventivi di trattamento oltre i normali processi lavorativi di cantiere.
Le terre e le rocce da scavo possono provenire anche da un altro sito rispetto a quello in cui si stanno svolgendo i lavori, purché siano rispettate le prescrizioni sopra elencate e vi sia compatibilità tra i siti di provenienza e destinazione. Chi riutilizza questi materiali deve indicare attraverso una dichiarazione in forma di autocertificazione le informazioni sui siti di produzione e destinazione, i tempi previsti per il riutilizzo e la qualità chimico fisica dei materiali da scavo, ovvero che che tutte le operazioni avvengono nel rispetto della legge.