Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) - edilizia
Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)
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Servizio attivo
A chi è rivolto
E' Rivolto al legale rappresentante, in caso di società, o dal soggetto, persona fisica, titolare della ditta individuale, o da un delegato appositamente designato tramite procura.
La SCIA è uno strumento previsto dall’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dagli artt. 22, 23, e 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
La presentazione della SCIA non comporta da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
La SCIA è uno strumento previsto dall’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e dagli artt. 22, 23, e 23-bis del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380.
La presentazione della SCIA non comporta da parte dell’amministrazione comunale l’emissione di alcun atto autorizzativo: il titolo autorizzativo è costituito dalla stessa SCIA, divenuta efficace nei termini di legge. Il professionista (tecnico abilitato) asseverante la segnalazione agisce in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, ex artt. 359 e 481 del Codice Penale, assumendosene le relative responsabilità.
Descrizione
Sono soggetti a SCIA ex Art. 22 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 :
- gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali e/o che comportano anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , restauro, risanamento conservativo che comportano modifiche strutturali e ristrutturazione edilizia definita leggera;
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
La segnalazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento e qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Nel caso l’intervento edilizio interessi attività di competenza del SUAP ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. l’assenza dei succitati presupposti comporterà la sospensione contestuale del procedimento che si perfezionerà ottenute le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta necessari ai sensi di legge da parte delle amministrazioni competenti.
- gli interventi di manutenzione straordinaria, qualora riguardino le parti strutturali e/o che comportano anche le modifiche ai prospetti degli edifici legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 , restauro, risanamento conservativo che comportano modifiche strutturali e ristrutturazione edilizia definita leggera;
- le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell’edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire;
- le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l’acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
La segnalazione si considera efficace una volta ottenuti tutte le altre autorizzazioni, nullaosta, pareri previsti dalla disposizioni normative vigenti per il determinato intervento e qualora ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell’ Art. 19 L. 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.. Prima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Nel caso l’intervento edilizio interessi attività di competenza del SUAP ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. l’assenza dei succitati presupposti comporterà la sospensione contestuale del procedimento che si perfezionerà ottenute le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta necessari ai sensi di legge da parte delle amministrazioni competenti.
rima della presentazione della segnalazione, l’interessato può richiedere allo sportello unico di provvedere all’acquisizione di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari per l’intervento edilizio, o presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione. Nel caso l’intervento edilizio interessi attività di competenza del SUAP ai sensi del D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160 e s.m.i. l’assenza dei succitati presupposti comporterà la sospensione contestuale del procedimento che si perfezionerà ottenute le autorizzazioni, i pareri ed i nullaosta necessari ai sensi di legge da parte delle amministrazioni competenti.
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della segnalazione costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).
La realizzazione di interventi edilizi in assenza o difformità della segnalazione costituisce abuso edilizio sanzionato nei termini di legge e regolamento (cfr. D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e Regolamento Edilizio).
Come fare
La domanda dovrà essere presentata, completa della documentazione elencata nella modulistica di riferimento, o nel portale dello Sportello Unico Digitale Edilizia (SUE) raggiungibile dal seguente link: https://hosting.pa-online.it/003131/sportello-unico-digitale/ o tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) raggiungibile dal seguente link: https://hosting.pa-online.it/003131/su_ambito/suap/le/
Cosa serve
Procura speciale / Delega
Soggetti coinvolti unificato
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria
Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico
Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
Ricevuta di versamento a titolo di oblazione (intervento in corso di esecuzione)
Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione
Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione
Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)
Modello ISTAT
Relazione illustrativa
Relazione tecnica di asseverazione
Lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente
Tavole
Soggetti coinvolti unificato
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria
Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico
Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o obbligatori
Ricevuta di versamento a titolo di oblazione (intervento in corso di esecuzione)
Documentazione tecnica necessaria alla determinazione del contributo di costruzione
Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione
Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)
Modello ISTAT
Relazione illustrativa
Relazione tecnica di asseverazione
Lettera di affidamento dell'incarico sottoscritta dal committente
Tavole
Cosa si ottiene
Non si ottiene nessun documento autorizzativo
Qualora l’immobile o l’area oggetto dell’intervento sia sottoposto a particolari vincoli (es. paesaggistico, monumentale ecc.), Occorre ottenere assenso/autorizzazione da parte dell’ente competente. Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
Qualora l’immobile o l’area oggetto dell’intervento sia sottoposto a particolari vincoli (es. paesaggistico, monumentale ecc.), Occorre ottenere assenso/autorizzazione da parte dell’ente competente. Ove tale atto non sia favorevole, la segnalazione è priva di effetti.
Tempi e scadenze
la denuncia assume efficacia trascorsi 30 giorni dalla data presentazione salvo per gli immobili o le aree oggetto dell’intervento che sono sottoposte a particolari vincoli dove il termine di trenta giorni di cui sopra decorre dal rilascio del relativo atto da parte dell’ente competente
Costi
I costi da sostenere al momento della presentazione SCIA sono:
€ 55.00 quali diritti di segreteria
I Pagamenti si potranno effettuare tramite portale PagoPA al seguente link: https://multi2.servizilocalispa.it/EDGT/H518/Edgt_GestioneDelleEntrate/PublicDir/PagamentiPagoPASpontanei.aspx
€ 55.00 quali diritti di segreteria
I Pagamenti si potranno effettuare tramite portale PagoPA al seguente link: https://multi2.servizilocalispa.it/EDGT/H518/Edgt_GestioneDelleEntrate/PublicDir/PagamentiPagoPASpontanei.aspx
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Edilizia - Urbanistica - Ambiente
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Argomenti
Ultimo aggiornamento pagina: 23/01/2024 12:35:59
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