La Valutazione Ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione, dell’adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile.
La funzione della valutazione ambientale strategica (VAS) è, dunque, quella di contribuire all’integrazione di considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e programmi allo scopo di evitare i potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente prima della loro definitiva elaborazione. La VAS agisce quindi nella fase “ a monte” consentendo, se necessario, di ricorrere a misure di mitigazione che saranno definite attraverso consultazioni con le altre autorità competenti nonché con le parti interessate.
La valutazione strategica opera a livello di confronto sulle grandi opzioni strategiche lasciando alla successiva valutazione di progetto la definizione di soluzioni ottimizzate sotto il profilo dell'impatto territoriale ed ambientale (es.: “dove” e “come” realizzare il progetto).
La VAS è obbligatoria per piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell’aria, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che al contempo definiscono il quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, l’area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sottoposti a VIA o a Verifica di assoggettabilità a VIA.
Sono sottoposti a VAS anche i piani/programmi per i quali è necessaria la valutazione d’incidenza ai sensi dell’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n° 357 (in questo caso, la valutazione d’incidenza è compresa nella procedura di VAS) in considerazione dei possibili impatti sulle zone di protezione speciale o sui siti di importanza comunitaria (ZPS – SIC).
La VAS costituisce parte integrante del procedimento di approvazione dei piani e programmi a cui si applica. Una volta conclusa la fase di VAS l’autorità competente, sulla base dell’istruttoria svolta e delle consultazioni emette infatti un parere motivato e obbligatario, con eventuali osservazioni e condizioni. L’autorità procedente (ossia quella preposta all’adozione e approvazione del piano o programma) deve provvedere alle opportune revisioni del piano o programma sulla scorta di quanto indicato nel parere motivato. Le norme riconoscono così il
carattere cogente del parere VAS rispetto al piano o al programma, nel procedimento istruttorio nel quale si integra condizionandone i risultati.