Autorizzazioni Paesaggistiche
Autorizzazioni Paesaggistiche
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Servizio attivo
A chi è rivolto
E' Rivolto alle figure professionali incaricate dai privati cittadini e dalle ditte per presentare le pratiche.
Descrizione
Il D.Lgs. 42/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", pone sotto tutela i beni paesaggistici di interesse pubblico, cioè quelle aree "costituenti espressioni dei valori storici, culturali, naturali, morfologici del territorio", intendendo come paesaggio "il territorio espressivo di identità". Oltre ai beni tutelati per legge, che sono ad esempio i territori costieri marini e dei laghi, ghiacciai, vulcani, parchi naturali (art. 142), l'art. 136 del Codice specifica che sono sottoposte a tutela, previa verifica dell'interesse pubblico:
Laddove quindi un'area o un'immobile sia dichiarato di notevole interesse pubblico, ogni intervento, salvo alcune eccezioni codificate dall'art. 149 (vedi note), è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione, che è un "atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio".
Per gli interventi di lieve entità, il Codice ha previsto una procedura semplificata regolamentata dal DPR 139/2010. L'allegato 1 del Regolamento elenca tutti gli interventi in cui ricorre questo caso. La procedura semplificata riduce i tempi del procedimento e i documenti da presentare.
In entrambi i casi, alla domanda vanno allegati la relazione paesaggistica e la documentazione prevista dal DPCM 12/12/2005.
- gli immobili che presentano "cospicui caratteri di bellezza naturale";
- le ville e i giardini non espressamente tutelati come beni culturali ma che tuttavia "si distinguono per la loro non comune bellezza";
- i complessi immobili con "caratteristico valore estetico e culturale", come i centri storici;
- le bellezze panoramiche, come i belvedere.
Laddove quindi un'area o un'immobile sia dichiarato di notevole interesse pubblico, ogni intervento, salvo alcune eccezioni codificate dall'art. 149 (vedi note), è sottoposto al rilascio dell'autorizzazione, che è un "atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico edilizio".
Per gli interventi di lieve entità, il Codice ha previsto una procedura semplificata regolamentata dal DPR 139/2010. L'allegato 1 del Regolamento elenca tutti gli interventi in cui ricorre questo caso. La procedura semplificata riduce i tempi del procedimento e i documenti da presentare.
In entrambi i casi, alla domanda vanno allegati la relazione paesaggistica e la documentazione prevista dal DPCM 12/12/2005.
Opere escluse dalla domanda di autorizzazione paesaggistica
- interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
- interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- interventi per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.
Sanzioni amministrative e penali
Le sanzioni previste dal Codice per l'esecuzione di lavori senza la prescritta autorizzazione sono (artt. 167 e 181):
- sanzioni amministrative (art. 167) - remissione in pristino a spese del trasgressore. Il codice prevede comunque delle eccezioni: se le opere non hanno comportato un aumento delle superficie o della volumetria utile, se sono stati usati materiali in difformità rispetto all'autorizzazione, oppure se i lavori sono comunque configurabili come manutenzioni ordinarie e/o straordinarie, il proprietario dell'area presenta apposita domanda di verifica della compatibilità di quanto realizzato; nel caso di esito positivo della procedura di verifica della conformità, il cui termine è stabilito in 180 giorni, il proprietario è tenuto al pagamento di una somma "equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione" (l'importo è stabilito con perizia di stima). In caso di esito negativo, il trasgressore è tenuto alla demolizione;
- sanzioni penali (art. 181) - l'esecuzione di opere senza autorizzazione o in difformità ad essa sono punite con l'arresto fino a 2 anni e ammenda da € 15.493,71 a 51.645,69. La pena detentiva va da 1 a 4 anni nei casi più gravi stabiliti dal Codice, mentre nel caso di verifica della conformità prevista al precedente punto non è previsto l'arresto, ferma restando la sanzione amministrativa.
Come fare
La domanda va presentata al Comune compilando l'apposito modulo (procedura ordinaria o semplificata in base al caso) e può essere presentata solamente tramite lo Sportello Unico Digitale Edilizia (SUE)
raggiungibile dal seguente link: https://hosting.pa-online.it/003131/sportello-unico-digitale/
raggiungibile dal seguente link: https://hosting.pa-online.it/003131/sportello-unico-digitale/
Cosa serve
La domanda presentata al Comune sia per la procedura ordinaria sia per la semplificata (alla quale bisogna allegare l'apposita scheda) in base al caso devono essere allegati la relazione paesaggistica, gli elaborati di progetto e i documenti indicati nel DPCM 12/12/2015 la ricevuta del versamento dei diritti di segreteria e le marche da bollo.
Cosa si ottiene
Autorizzazione Paesaggistica
Tempi e scadenze
PROCEDURA SEMPLIFICATA
La durata complessiva del procedimento è di 60 giorni. Una volta ricevuta la domanda, il Comune ha 30 giorni di tempo per eseguire le verifiche istruttorie riguardo la compatibilità dell'intervento alle prescrizioni del Piano Paesaggistico e degli strumenti urbanistici vigenti; in caso di conformità, la documentazione (che comprende anche il parere della Commissione Paesaggio e una relazione tecnico illustrativa) viene inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (dell'avvenuto invio viene data comunicazione al richiedente), che si esprime entro 25 giorni dal ricevimento. Il parere vincolante, se positivo viene trasmesso al Comune, che ha 5 giorni di tempo per adottare il provvedimento di autorizzazione in conformità; se negativo viene comunicato con motivazione del non accoglimento al richiedente e al Comune.
Se invece il Comune intende esprimere parere negativo invia una preavviso di non accoglimento; il richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o integrazioni; in caso di conferma del parere, il richiedente può, entro i successivi 20 giorni, rivolgersi direttamente al Soprintendente.
PROCEDURA ORDINARIA
La durata complessiva del procedimento è di 120 giorni. Il comune ha tempo 40 giorni per le verifiche istruttorie e l'invio alla Soprintendenza, con il parere della Commissione Paesaggio, della documentazione accompagnata da una relazione tecnico illustrativa (dell'avvenuto invio viene data comunicazione al richiedente). Entro i successivi 45 giorni la Soprintendenza deve esprimersi sull'autorizzazione; nel caso che ciò non avvenga, il Comune può indire, entro i 15 giorni seguenti lo scadere del termine riservato alla Soprintendenza, una conferenza di servizi per l'esame contestuale degli atti. Se il parere della Soprintendenza è positivo, l'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 20 giorni; se negativo, al richiedente viene comunicato il preavviso di diniego (verso cui il richiedente può presentare osservazioni o integrazioni entro 10 giorni). Anche in questo caso, il richiedente ha comunque la facoltà di rivolgersi direttamente alla Soprintendenza qualora entro 60 giorni dall'invio della domanda il Comune non abbia concluso l'istruttoria o abbia espresso parere negativo (fatto salva la procedura prevista dall'art. 10bis della L. 241/90: preavviso di non accoglimento e 10 giorni per osservazioni). In ogni caso, se la Soprintendenza non esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione e della relazione tecnico illustrativa del Comune, quest'ultimo procede comunque all'emanazione del provvedimento.
La durata complessiva del procedimento è di 60 giorni. Una volta ricevuta la domanda, il Comune ha 30 giorni di tempo per eseguire le verifiche istruttorie riguardo la compatibilità dell'intervento alle prescrizioni del Piano Paesaggistico e degli strumenti urbanistici vigenti; in caso di conformità, la documentazione (che comprende anche il parere della Commissione Paesaggio e una relazione tecnico illustrativa) viene inviata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio (dell'avvenuto invio viene data comunicazione al richiedente), che si esprime entro 25 giorni dal ricevimento. Il parere vincolante, se positivo viene trasmesso al Comune, che ha 5 giorni di tempo per adottare il provvedimento di autorizzazione in conformità; se negativo viene comunicato con motivazione del non accoglimento al richiedente e al Comune.
Se invece il Comune intende esprimere parere negativo invia una preavviso di non accoglimento; il richiedente ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/90 ha 10 giorni di tempo per presentare eventuali osservazioni o integrazioni; in caso di conferma del parere, il richiedente può, entro i successivi 20 giorni, rivolgersi direttamente al Soprintendente.
PROCEDURA ORDINARIA
La durata complessiva del procedimento è di 120 giorni. Il comune ha tempo 40 giorni per le verifiche istruttorie e l'invio alla Soprintendenza, con il parere della Commissione Paesaggio, della documentazione accompagnata da una relazione tecnico illustrativa (dell'avvenuto invio viene data comunicazione al richiedente). Entro i successivi 45 giorni la Soprintendenza deve esprimersi sull'autorizzazione; nel caso che ciò non avvenga, il Comune può indire, entro i 15 giorni seguenti lo scadere del termine riservato alla Soprintendenza, una conferenza di servizi per l'esame contestuale degli atti. Se il parere della Soprintendenza è positivo, l'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 20 giorni; se negativo, al richiedente viene comunicato il preavviso di diniego (verso cui il richiedente può presentare osservazioni o integrazioni entro 10 giorni). Anche in questo caso, il richiedente ha comunque la facoltà di rivolgersi direttamente alla Soprintendenza qualora entro 60 giorni dall'invio della domanda il Comune non abbia concluso l'istruttoria o abbia espresso parere negativo (fatto salva la procedura prevista dall'art. 10bis della L. 241/90: preavviso di non accoglimento e 10 giorni per osservazioni). In ogni caso, se la Soprintendenza non esprime il proprio parere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione e della relazione tecnico illustrativa del Comune, quest'ultimo procede comunque all'emanazione del provvedimento.
Costi
I costi da sostenere per ottenere l'autorizzazione paesaggistica:
€ 100.00 quali diritti di segreteria
2 marche da Bollo da € 16.00
€ 100.00 quali diritti di segreteria
2 marche da Bollo da € 16.00
I Pagamenti si potranno effettuare tramite portale PagoPA al seguente link: https://multi2.servizilocalispa.it/EDGT/H518/Edgt_GestioneDelleEntrate/PublicDir/PagamentiPagoPASpontanei.aspx
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Edilizia - Urbanistica - Ambiente
Condizioni di servizio
Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.
Contatti
Unità organizzativa responsabile
Documenti
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Ultimo aggiornamento pagina: 22/01/2024 14:09:20
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