ll D.L. n. 132/2014 (convertito con L. n. 162/2014) ha introdotto nell’ordinamento giuridico la separazione personale nonché lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di un accordo fra i coniugi da concludersi innanzi all’Ufficiale dello stato civile. Le condizioni per questa procedimento, alternativo a quello giudiziario, sono: che l’accordo sia consensuale; che non vi siano in comune tra i coniugi figli minorenni o figli maggiorenni incapaci o figli maggiorenni portatori di handicap grave o figli maggiorenni economicamente non autosufficienti; che l’accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale (ad eccezione del pagamento di un somma di denaro a titolo di assegno periodico); che – nel caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile