L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei comuni", è una prestazione assistenziale concessa dal comune di residenza e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).
Per beneficiare del servizio è necessario
- avere residenza nel Comune in cui si fa richiesta
- non avere ottenuto l'assegno di maternità dello Stato
- avere un ISEE inferiore alla soglia stabilita per l'anno corrente
- inoltrare la richiesta entro 6 mesi dalla nascita del minore
- che in caso di affido o adozione il minore abbia un'età fino ai 6 anni o fino ai 17 anni in caso di adozioni o affidamenti internazionali
- non ricevere altri contributi per la maternità, o ricevere contributi di importo inferiore a quello dell'assegno di maternità del Comune. In quest'ultimo caso, l'importo già percepito verrà integrato fino al raggiungimento del valore dell'assegno di maternità