La cremazione, così come l'affidamento familiare o la dispersione delle ceneri, appartengono ai diritti della personalità e pertanto è necessario che il deceduto abbia manifestato in vita una volontà in tal senso. Solo quando non sia stata lasciata una precisa volontà da parte dell'interessato, il diritto di occuparsi delle sue spoglie mortali si trasferisce ai familiari, a partire dal coniuge. Le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere custodite, raccolte in apposita urna, presso un cimitero oppure affidate a un familiare oppure disperse in natura.
Nel caso di affidamento familiare l’urna va conservata sigillata in luogo stabile (vano chiuso di adeguate dimensioni) e protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali. Eventuali cambi di residenza dell’affidatario devono essere comunicati al Comune. L’urna non può essere affidata, neppure temporaneamente ad altre persone. Se cessano le condizioni di affidamento, l’urna va consegnata all’autorità comunale per la conservazione all’interno di cimitero, con una delle modalità previste dalla normativa in vigore.
Nel caso di dispersione l'operazione va effettuata in natura oppure in aree private al di fuori dei centri abitati esclusivamente con il consenso dei proprietari. In tali casi è fatto divieto ai proprietari delle aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire compenso o altra utilità in relazione all’assenso alla dispersione. E’ comunque necessaria, da parte dell’interessato, verificare previamente la fattibilità dell’operazione da parte del Comune nel cui territorio si trova il luogo prescelto per la dispersione stessa. In particolare, per il Comune di Romentino, la dispersione può essere effettuata nel fiume Ticino nei tratti liberi da natanti e manufatti (nel periodo tra giugno e settembre le ceneri possono essere disperse solo dall’alba alle 7.30) oppure in altri corsi d’acqua previo parere favorevole dell’Ente di gestione del Parco naturale Valle del Ticino oppure in aree naturali del territorio del Parco Naturale Valle del Ticino, a distanza di almeno duecento metri da ogni insediamento abitativo, dagli edifici, dai manufatti, dalle aree attrezzate, dai parcheggi e a distanza di almeno cento metri dai corsi d’acqua, dalle strade e dalle piste ciclabili